Art. 11 · Responsabilità finanziarie degli Stati membri

Art. 11

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità finanziarie degli Stati membri 1.   Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
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