Art. 3
In vigore dal 7 lug 2009
Qualora una parte degli USA fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie degli USA nel corso del periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 - 31 marzo 2008), che non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e che, successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l', paragrafo 2, al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR la tonnellata.
Storico versioni
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