Art. 2

In vigore dal 7 lug 2009
Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 193/2009, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91 , ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originario degli USA. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,
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