Art. 2

In vigore dal 6 lug 2009
1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato. 2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
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