Art. 1

In vigore dal 6 lug 2009
Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2008, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
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