Art. 2
In vigore dal 6 lug 2009
Su richiesta scritta del titolare, i titoli di restituzione o i relativi estratti richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008, che hanno una validità di dieci mesi e che sono già stati restituiti all'autorità emittente conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1043/2005 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno riemessi relativamente agli importi non utilizzati restanti sui titoli di restituzione, su presentazione della relativa cauzione all'autorità emittente.
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