Art. 1
In vigore dal 6 lug 2009
In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per i titoli di restituzione richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008 che hanno una validità di dieci mesi, il periodo di validità è prorogato fino al 30 settembre 2009.
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