Art. 3

In vigore dal 15 giu 2009
Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna del periodo che ha inizio il 1o luglio 2009 e in deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5) possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell’IVA.
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