Art. 2
In vigore dal 15 giu 2009
In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2009.
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