Art. 2
In vigore dal 11 giu 2009
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 04/090
1040 Bruxelles
BELGIO
Fax +32 22956505.
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante apposita decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:499:oj#art-2