Art. 2

In vigore dal 11 giu 2009
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 04/090 1040 Bruxelles BELGIO Fax +32 22956505. 2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante apposita decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2009/499 — Testo vigente | Portale Normativo