Art. 1
In vigore dal 11 giu 2009
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’ del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, originari della Repubblica popolare cinese, viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’ del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), spediti dalla Tailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no.
2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 923/2008 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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