Art. 2
In vigore dal 8 giu 2009
All’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, per le spese sostenute dagli Stati membri tra il 1o aprile e il 31 dicembre 2009, il contributo comunitario è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l’ultimo giorno del periodo di riferimento.».
Storico versioni
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