Art. 1
In vigore dal 8 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:
«b bis)
modifiche al piano di finanziamento relativo all’attuazione dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005;»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo.»;
2)
dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
1. Gli Stati membri che intendono apportare modifiche in relazione all’attuazione dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comunicano alla Commissione un piano di finanziamento riveduto, indicante i tassi maggiorati di partecipazione del FEASR da applicare nel 2009.
Alle modifiche comunicate ai sensi del primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
2. La Commissione, dopo aver ricevuto l’ultima dichiarazione di spesa per l’esercizio 2009, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2010 a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*1), calcola i tassi massimi di partecipazione del FEASR applicabili per il resto del periodo di programmazione in modo da rispettare i tassi massimi globali di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. I dettagli e il risultato di detto calcolo sono comunicati agli Stati membri entro il 15 febbraio 2010.
3. Entro il 15 marzo 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione un nuovo piano di finanziamento con i nuovi tassi di partecipazione del FEASR per il resto del periodo di programmazione, nel rispetto dei tassi massimi calcolati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2.
Se uno Stato membro non comunica il nuovo piano di finanziamento entro la data di cui al primo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme ai tassi massimi calcolati dalla Commissione, questi ultimi si applicano automaticamente al programma di sviluppo rurale dello Stato membro in questione a partire dalla dichiarazione delle spese sostenute dall’organismo pagatore nel primo trimestre del 2010 fino alla presentazione di un piano di finanziamento riveduto, compatibile con i tassi di cofinanziamento calcolati dalla Commissione.
(*1)
GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;"
3)
l’articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
1. I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.
2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell’importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.
Il disposto dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (*2) non si applica al pagamento di cui al primo comma.
(*2)
GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.»;"
4)
all’articolo 44, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
quando l’azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un’organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell’ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell’uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l’ambiente.»;
5)
all’articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.
Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;
6)
gli allegati II e VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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