Art. 2
In vigore dal 26 mag 2009
1. In applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.
2. Per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L’importo della cauzione è indicato nell’allegato per ciascun codice NC ammissibile.
3. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a)
sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;
b)
non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell’importazione; oppure
c)
sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
Storico versioni
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