Art. 1

In vigore dal 26 mag 2009
1.   È aperto ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (periodo contingentale), un contingente tariffario per l’importazione di 24 070 giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05 , 0102 90 29 o 0102 90 49 destinati all’ingrasso nella Comunità. Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.0113. 2.   Il contingente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è gestito conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. 3.   Il dazio doganale all’importazione applicabile nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto. L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati.
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