Art. 2
In vigore dal 25 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all’accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2, e:
a)
ridotti dell’importo aggiunto per il sostegno allo sviluppo rurale mediante la decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*4), che non è contemplato nel margine all’interno della rubrica 2 del quadro finanziario dell’accordo interistituzionale che non rientra nel sottomassimale per le spese FEAGA;
b)
ridotti di ogni eventuale diminuzione del massimale della rubrica 2 in relazione al finanziamento di progetti nel settore dell’energia, che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica (*5).
(*4)
GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25."
(*5)
GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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