Art. 1

Riesame

In vigore dal 25 mag 2009
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue: 1) l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 12 bis Riesame 1.   In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all’articolo 12, paragrafo 1. 2.   Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 è inviato alla Commissione entro il 15 luglio 2009.»; 2) l’articolo 16 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis Operazioni specifiche connesse a talune priorità 1.   Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale: a) cambiamenti climatici; b) energie rinnovabili; c) gestione delle risorse idriche; d) biodiversità; e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario; f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d); g) infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali. I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti quali quelli potenziali specificati nell’allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell’allegato II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui al primo comma, lettera g), è riportato nell’allegato III. I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 15 luglio 2009. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell’allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali. 3.   Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche: a) l’elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all’articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, per ciascuna misura il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e per ciascuna misura il contributo comunitario per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).»; 3) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5 bis, e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*1), nonché l’importo previsto all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. (*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;" 4) all’articolo 56 è aggiunta la frase seguente: «La limitazione in ordine alle dimensioni dell’infrastruttura non si applica alle operazioni previste all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).»; 5) l’articolo 69 è modificato come segue: a) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   La parte dell’importo di cui al paragrafo 1 risultante dall’aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*2) modificata dalla decisione 2009/434/CE (*3), è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. (*2)   GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22." (*3)   GU L 144 del 9.6.2009, pag. 25.»;" b) i paragrafi 5 bis e 5 ter sono sostituiti dai seguenti: «5 bis.   Durante il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell’articolo 136 di tale regolamento, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento. Per i nuovi Stati membri ai sensi dell’, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma del presente articolo va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania. La quota dell’importo di cui al paragrafo 2 bis assegnata agli Stati membri è spesa da questi ultimi durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1. 5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1. Inoltre, se alla chiusura del programma l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all’importo di cui al paragrafo 5 bis, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del contributo comunitario speso per le operazioni menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), rispetto agli stanziamenti disponibili ai sensi del paragrafo 5 bis, quarto comma, del presente articolo. Tuttavia, se l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall’importo da rimborsare.»; 6) l’articolo 70 è modificato come segue: a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, fino a concorrenza dell’importo risultante dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 ter.   In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.»; 7) il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente: «Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), e dei relativi effetti potenziali»; 8) è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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