Art. 2

In vigore dal 5 mag 2009
Vengono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (CE) n. 1129/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, relativo alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati a titolo provvisorio per merci che non rientrano nell’, paragrafo 1, sono svincolati.
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