Art. 1

In vigore dal 5 mag 2009
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti) da non più di 18 fili, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90 , ex 7217 20 90 , ex 7312 10 61 , ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao 0  % A899 Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang 31,1  % A952 Tutte le altre società 46,2  % A999 3.   L’applicazione dell’aliquota di dazio individuale stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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