Art. 5
Comparabilità
In vigore dal 22 apr 2009
Comparabilità
Sono ritenuti comparabili gli IPCA stabiliti secondo norme diverse da quelle previste dall’ del presente regolamento, se sono indici che non si discostano sistematicamente dall’indice stabilito conformemente alle disposizioni del presente regolamento:
a)
di più di un decimo di punto percentuale, in media, su un anno rispetto all’anno precedente per l’IPCA relativo a tutte le voci;
b)
di più di tre, quattro o cinque decimi di punto percentuale, in media, su un anno rispetto all’anno precedente per una divisione, un gruppo o una classe della COICOP/IPCA;
c)
di più di un decimo di punto percentuale, in media, su un mese rispetto al mese precedente per l’IPCA relativo a tutte le voci.
Storico versioni
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