Art. 3

Campo d’applicazione

In vigore dal 22 apr 2009
Campo d’applicazione 1.   Le norme minime si applicano ai prodotti stagionali delle classi e dei gruppi COICOP/IPCA seguenti: 01.1.3 Pesci 01.1.6 Frutta 01.1.7 Ortaggi o legumi 03.1 Abbigliamento 03.2 Calzature 2.   Se del caso, le norme minime servono da riferimento anche nel caso di prodotti stagionali di classi e gruppi COICOP/IPCA diversi da quelli indicati al paragrafo 1.
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