Art. 3
Campo d’applicazione
In vigore dal 22 apr 2009
Campo d’applicazione
1. Le norme minime si applicano ai prodotti stagionali delle classi e dei gruppi COICOP/IPCA seguenti:
01.1.3
Pesci
01.1.6
Frutta
01.1.7
Ortaggi o legumi
03.1
Abbigliamento
03.2
Calzature
2. Se del caso, le norme minime servono da riferimento anche nel caso di prodotti stagionali di classi e gruppi COICOP/IPCA diversi da quelli indicati al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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