Art. 2
In vigore dal 16 apr 2009
Per quanto riguarda le merci non coperte dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 nella sua versione iniziale, nonché i dazi antidumping provvisori definitivamente percepiti conformemente all’ di tale regolamento sono rimborsati o abbonati.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8), è prorogato di due anni.
Storico versioni
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