Art. 1

In vigore dal 16 apr 2009
L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 («salmone d’allevamento») originarie della Norvegia. Le spine dorsali di salmone, composte di lische di pesce in parte coperte di carne, in quanto sottoprodotto commestibile dell’industria della pesca ed essendo classificate ai codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , non sono coperte dal dazio antidumping definitivo purché la carne attaccata alla spina dorsale non superi il 40 % del peso della spina dorsale di salmone.»
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