Art. 3

Finanziamento

In vigore dal 16 apr 2009
Finanziamento 1.   Per ogni animale (e carne) integralmente distrutto, la Comunità versa un indennizzo parziale equivalente al 50 % delle spese sostenute a norma dell’, paragrafo 1. Tale finanziamento parziale non deve superare un massimale medio pari a: a) 468,62 EUR a capo per un numero massimo di 5 196 bovini; b) 3 150,00 EUR per tonnellata di carne bovina per un volume massimo di 40 tonnellate di carni bovine; c) 1 133,50 EUR per tonnellata di carne suina per un volume massimo di 1 034 tonnellate di carni suine. 2.   Le autorità competenti determinano l’importo del finanziamento parziale per animale e per prodotto derivato indennizzato in base al valore di mercato di cui all’, paragrafo 2, rispettando gli importi medi massimi fissati al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Entro il 31 agosto 2009 il Regno Unito notifica alla Commissione l’importo complessivo delle spese di indennizzo indicando il numero e le categorie di bovini nonché il volume e i tipi di carni bovine e suine eliminate a norma del presente regolamento. 4.   Se viene accertato che il beneficiario dell’importo versato a norma dell’, paragrafo 3, ha percepito anche un indennizzo in base ad una polizza assicurativa o un altro indennizzo versato da terzi, il Regno Unito recupera l’importo di cui trattasi e ne versa il 50 % al Fondo europeo di garanzia agricola, detraendolo dalla spesa corrispondente. Se l’importo erogato ai sensi dell’, paragrafo 3, era superiore all’indennizzo percepito, il Regno Unito recupera un importo pari a quello dell’indennizzo.
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