Art. 4
Controlli e comunicazione
In vigore dal 16 apr 2009
Controlli e comunicazione
1. Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie a garantire una corretta applicazione del presente regolamento, in particolare:
a)
assicurandosi che nessuno dei prodotti indennizzati a norma dell’ entri a far parte della composizione di alimenti per animali o sia immesso nella catena alimentare mediante opportune ispezioni in loco, l’utilizzo di adeguati agenti denaturanti e l’apposizione di sigilli sui mezzi di trasporto;
b)
eseguendo, almeno una volta per mese civile, controlli amministrativi e contabili in ogni singolo impianto di trasformazione partecipante, in modo da garantire che siano state distrutte tutte le carcasse e tutte le carni bovine e suine consegnate dall’inizio del piano o dall’ultimo controllo;
c)
effettuando, per quanto riguarda le carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi diversi dai macelli, di cui all’, lettera c), punto ii), controlli d’inventario in loco onde determinare i quantitativi di carni bovine e suine provenienti da animali macellati al più tardi il 6 dicembre 2008, verificando che si tratti di carni sicure, facilmente identificabili e conservate materialmente in luoghi diversi da quelli in cui si conservano le altre scorte, e che le operazioni di uscita siano soggette ai controlli necessari in materia di identificazione e di pesatura;
d)
assicurando la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli, indicando in particolare:
i)
la fascia di età, la classificazione e il numero complessivo di animali trasportati dall’allevamento, la data e l’ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello;
ii)
i quantitativi di carcasse trasportate sotto sigillo dal macello e pervenute all’impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali e i numeri dei sigilli;
iii)
allorché la macellazione ha luogo presso l’azienda zootecnica, come prevede l’, paragrafo 1, terzo comma, il numero di animali macellati nell’allevamento, il numero di carcasse trasportate sotto sigillo dall’allevamento e il quantitativo pervenuto all’impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali e i numeri dei sigilli;
iv)
per ciascun prodotto derivato da carni bovine e suine, la data di macellazione dell’animale dal quale proviene e la scheda relativa al peso del prodotto di cui trattasi; per quanto riguarda le carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi che non siano i macelli, il luogo e le misure adottate per garantire la sicurezza del prodotto in questione durante lo stoccaggio e il trasporto;
v)
i quantitativi e la classificazione dei prodotti derivati da carni bovine e suine, trasportati sotto sigillo dal punto di raccolta e pervenuti all’impianto di trasformazione, il permesso di circolazione e i numeri dei sigilli;
vi)
gli elementi, i registri e i documenti verificati nell’ambito dei controlli richiesti a norma della lettera b) e che contengono almeno un riepilogo giornaliero dei quantitativi di carcasse e di carni bovine e suine che arrivano in un impianto di trasformazione, le corrispondenti date di distruzione e i quantitativi distrutti.
2. Il Regno Unito comunica alla Commissione:
a)
appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una descrizione delle misure applicate in materia di controllo e di notifica di tutte le operazioni di cui trattasi;
b)
entro il 30 aprile 2009, una relazione particolareggiata sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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