Art. 2

In vigore dal 16 apr 2009
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Tuttavia, fino al 1o luglio 2010 l’, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 4, e ai dati menzionati nell’allegato 38 quinquies, punto 4, si applica soltanto se tali dati sono disponibili nei sistemi nazionali. L’, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Uno Stato membro può applicare l’, punto 2, relativamente all’articolo 4 terdecies, anteriormente al 1o luglio 2009. In tal caso comunica la data di applicazione alla Commissione, che pubblica tale informazione.
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