Art. 1

In vigore dal 16 apr 2009
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue: 1) all’ sono aggiunti i seguenti punti 16 e 17: «16)   “numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)”: un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6; 17)   “dichiarazione sommaria di entrata”: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 36 bis del codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»; 2) nella parte I, titolo I, è aggiunto il seguente capitolo 6: « CAPITOLO 6 Sistema di registrazione e identificazione Articolo 4 duodecies 1.   Il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali. La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui all’allegato 38. 2.   Se l’autorità incaricata dell’assegnazione del numero EORI non è l’autorità doganale, lo Stato membro designa la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell’assegnazione dei numeri EORI. Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo della o delle autorità incaricate dell’assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un’altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura. Articolo 4 terdecies 1.   L’operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività di cui all’, punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione. 2.   Nei casi di cui all’articolo 4 duodecies, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare l’operatore economico o l’altra persona interessata dall’obbligo di presentare domanda per un numero EORI. 3.   L’operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui effettua per la prima volta una delle seguenti operazioni: a) presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di: i) una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238; o ii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea; b) presentazione nella Comunità di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; c) gestione di un magazzino di custodia temporanea ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1; d) domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 324 bis o 372; e) domanda di certificato di operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 14 bis. 4.   Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempiute tutte le seguenti condizioni: a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro; b) alla persona non è stato precedentemente assegnato un numero EORI; c) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un numero EORI a norma dell’allegato 30 bis o dell’allegato 37, titolo I. 5.   Nei casi di cui al paragrafo 4: a) la persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 1, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilita; b) la persona non stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 3, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui essa prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale. 6.   Gli operatori economici e le altre persone possiedono un unico numero EORI. 7.   Ai fini del presente capitolo l’articolo 4, paragrafo 2, del codice si applica mutatis mutandis per determinare se una persona è stabilita in uno Stato membro. Articolo 4 quaterdecies 1.   I dati relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell’articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell’allegato 38 quinquies secondo le modalità specifiche indicate all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5. 2.   All’atto della registrazione per l’assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell’allegato 38 quinquies se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale. 3.   Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica. Articolo 4 quindecies Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies. Articolo 4 sexdecies 1.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell’allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri. 2.   Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell’allegato 38 quinquies. Solo i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti. 4.   Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati. 5.   Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati. 6.   Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell’articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell’allegato 38 quinquies. 7.   Il fatto che un operatore economico o un’altra persona interessata cessi le attività di cui all’, punto 12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punto 11. Articolo 4 septdecies In ciascuno Stato membro l’autorità designata in conformità dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all’allegato 38 quinquies. Articolo 4 octodecies 1.   In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l’accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 38 quinquies di cui sono in possesso: a) autorità doganali; b) autorità veterinarie; c) autorità sanitarie; d) autorità statistiche; e) autorità fiscali; f) autorità incaricate della lotta antifrode; g) autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole; h) autorità incaricate dei controlli alle frontiere. 2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet. Articolo 4 novodecies I numeri EORI e i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5. Articolo 4 vicies 1.   Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni. 2.   I dati relativi all’identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all’allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali. 3.   I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell’allegato 38 quinquies e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Articolo 4 univicies Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.»; 3) l’articolo 181 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 181 ter Ai fini del presente capitolo e dell’allegato 30 bis si intende per: Trasportatore: la persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità, di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice. Tuttavia, — nel caso del trasporto combinato di cui all’articolo 183 ter, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, — nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all’articolo 183 quater, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.»; 4) l’articolo 181 quater, primo comma, è modificato come segue: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;» b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;» c) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili tra porti o aeroporti comunitari senza fare scalo in alcun porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;» d) sono aggiunte le seguenti lettere da l) a n): «l) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari; m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità provenienti direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione gestite da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità: i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione; ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme; iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme; e iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme; n) merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall’operatore economico.»; e) il secondo comma è soppresso; 5) l’articolo 183 è modificato come segue: a) nel paragrafo 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata su carta, o qualsiasi altra procedura sostitutiva da esse stabilita di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 9: «6.   Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata la registrazione della stessa. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo sia collegato al sistema doganale. 7.   Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali possono presumere, salvo prova contraria, che il trasportatore abbia dato il suo consenso sulla base di disposizioni contrattuali e che sia a conoscenza della presentazione. 8.   Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche della dichiarazione sommaria di entrata la registrazione delle stesse. Se le modifiche della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo abbia chiesto loro di inviargli tali notifiche e sia collegato al sistema doganale. 9.   Se, dopo un periodo di 200 giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, l’arrivo del mezzo di trasporto non è stato notificato alla dogana a norma dell’articolo 184 octies o le merci non sono state presentate alla dogana a norma dell’articolo 186, la dichiarazione sommaria di entrata si considera non presentata.»; 6) l’articolo 183 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 183 ter In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’entrata nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto. Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità, come indicato all’articolo 184 bis.»; 7) l’articolo 183 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 183 quinquies 1.   Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l’ufficio doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di “richiesta di deviazione”. Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell’allegato 30 bis ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’articolo 183 bis. 2.   L’ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all’ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell’analisi dei rischi a livello di sicurezza e protezione.»; 8) all’articolo 184 bis, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica la lettera c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato nel territorio doganale della Comunità;» 9) l’articolo 184 quinquies è modificato come segue: a) al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Quando l’analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano all’autore della dichiarazione sommaria di entrata e, se è persona diversa, al trasportatore, sempre che quest’ultimo sia collegato al sistema doganale, il divieto di effettuare il carico delle merci.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a n), l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»; 10) all’articolo 184 sexies, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Quando viene individuato un rischio, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti. Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l’articolo 186 per le merci presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.»; 11) l’articolo 184 septies è soppresso; 12) nella parte I, titolo VI, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 5: « Sezione 5 Notifica dell’arrivo Articolo 184 octies Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di arrivo contiene le indicazioni necessarie per l’identificazione delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell’arrivo disponibili.»; 13) l’articolo 186 è sostituito dal seguente: «Articolo 186 1.   Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata dalla persona che presenta le merci, o per suo conto, non oltre il momento della presentazione. Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata da una persona diversa dal gestore del magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea e sia collegata al sistema doganale. 2.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo quanto prescritto dalle autorità doganali: a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione, con l’aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea; b) dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, comprendente i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione; c) manifesto o un altro documento di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione. 3.   Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. 4.   Possono essere usati sistemi di inventario commerciali portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali. 5.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di cui all’articolo 184 octies, o contenere tale notifica. 6.   Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia stata presentata alla data di presentazione delle merci. 7.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione doganale. 8.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana: a) le merci sono dichiarate per un dato regime doganale o ricevono un’altra destinazione doganale; oppure b) viene comprovata la posizione comunitaria delle merci conformemente agli articoli da 314 ter a 336. 9.   Quando la dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione all’atto della presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime. 10.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.»; 14) l’articolo 189 è sostituito dal seguente: «Articolo 189 Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all’articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.»; 15) all’articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quando si tratti di altre merci e l’ufficio doganale di esportazione sia stato informato conformemente all’articolo 792 bis, paragrafo 1, o consideri conformemente all’articolo 796 sexies, paragrafo 2, che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.»; 16) l’articolo 592 bis è modificato come segue: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le merci oggetto di una dichiarazione doganale effettuata con altro atto ai sensi degli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;» b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;» c) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;» d) sono aggiunte le seguenti lettere da k) a m): «k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari; l) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione gestite da persone stabilite nel territorio doganale della Comunità: i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme; ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di tali piattaforme; iii) altri articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme; m) merci in una spedizione che abbia un valore intrinseco non superiore a 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall’operatore economico.»; 17) all’articolo 592 ter, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica il punto iii) o iv): almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato nel territorio doganale della Comunità;» 18) l’articolo 592 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 592 octies Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da c) a m), dall’obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a tali merci se disponibile.»; 19) all’articolo 792 bis, paragrafo 1, la terza frase è soppressa; 20) l’articolo 792 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 792 ter Gli articoli 796 quinquies bis e 796 sexies si applicano mutatis mutandis nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.»; 21) dopo l’articolo 796 quinquies è inserito il seguente articolo 796 quinquies bis: «Articolo 796 quinquies bis 1.   Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. 2.   L’esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l’ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l’ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all’ufficio doganale di esportazione che l’uscita sia certificata. In tal caso, l’ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni. 3.   Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l’ufficio doganale di uscita non conferma l’uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante. L’esportatore e il dichiarante possono fornire all’ufficio doganale di esportazione prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. 4.   La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi: a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità; b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità; d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; o e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas.»; 22) l’articolo 796 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 796 sexies 1.   L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore o al dichiarante nei casi seguenti: a) quando ha ricevuto un messaggio “risultati di uscita” dall’ufficio doganale di uscita; b) quando non ha ricevuto, nei casi di cui all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 2, alcun messaggio relativo ai “risultati di uscita” dall’ufficio doganale di uscita entro 10 giorni, ma ritiene sufficienti le prove fornite conformemente all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4. 2.   Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’esportazione, di un messaggio relativo ai “risultati di uscita” trasmesso dall’ufficio doganale di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, può essere considerato dall’ufficio doganale di esportazione come indicativo del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. 3.   L’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’annullamento della dichiarazione di esportazione. L’ufficio doganale di esportazione informa l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’eventuale accoglimento di prove in conformità del paragrafo 1, lettera b).»; 23) l’articolo 842 bis è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i casi enumerati all’articolo 592 bis, lettere da a) a m);» b) il testo della lettera b) è soppresso; 24) all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 592 quater si applicano mutatis mutandis.»; 25) è inserito il seguente articolo 842 septies: «Articolo 842 septies Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si considera non presentata.»; 26) l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 27) l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 28) l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 29) è inserito l’allegato 38 quinquies, il cui testo figura all’allegato IV del presente regolamento.
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