Art. 5
In vigore dal 11 mar 2009
Le deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 295/2008 di cui all'allegato I, sezione 11, all'allegato II, sezione 10, all'allegato III, sezione 9, all'allegato VIII, sezione 8, e all'allegato IX, sezione 13, di detto regolamento sono concesse come specificato nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:250:oj#art-5