Art. 3
In vigore dal 11 mar 2009
I dati e i metadati da trasmettere a norma del presente regolamento sono trasmessi in formato elettronico alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti (istituti nazionali di statistica e autorità di sorveglianza di alcuni istituti finanziari). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme per gli scambi di dati specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati con l'ausilio di strumenti elettronici presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).
Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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