Art. 24
Accesso a dati amministrativi
In vigore dal 11 mar 2009
Accesso a dati amministrativi
Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
Storico versioni
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