Art. 24 · Accesso a dati amministrativi

Art. 24

Accesso a dati amministrativi

In vigore dal 11 mar 2009
Accesso a dati amministrativi Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
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