Art. 2

In vigore dal 6 mar 2009
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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