Art. 1
In vigore dal 6 mar 2009
Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (*1), il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(*1)
GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.»;"
2)
l'articolo 3 è modificato come segue:
a)
prima del primo comma, è inserito il seguente comma:
«Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE.»;
b)
al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'etichetta degli oli di cui all', paragrafo 1, oltre alla denominazione di cui al primo comma, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria di olio:»;
3)
l'articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti primo e secondo comma:
«La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a)
nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure,
b)
nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:
i)
“miscela di oli di oliva comunitari” oppure un riferimento alla Comunità;
ii)
“miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un riferimento all'origine non comunitaria;
iii)
“miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure;
c)
una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.»;
c)
il paragrafo 6 è soppresso;
4)
l'articolo 5 è modificato come segue:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.»;
b)
è aggiunto il seguente secondo comma:
«I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1o marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1o novembre 2011.»;
5)
l'articolo 6 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:
«Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (*2) e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (*3), se la presenza di oli di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.
(*2)
GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1."
(*3)
GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.»;"
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini “olio di oliva” sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini “olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio di sansa di oliva”»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;
6)
all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b)
da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;»;
7)
all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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