Art. 167
Entrata in vigore
In vigore dal 26 feb 2009
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti richiesti per l’applicazione degli entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94.
Storico versioni
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