Art. 142

Modalità di applicazione

In vigore dal 19 gen 2009
Modalità di applicazione Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare: a) le modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale; b) le modalità di applicazione relative ai criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie all'applicazione della modulazione; c) le modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento e le disposizioni in materia di controllo, nonché alla verifica e alla determinazione dei diritti all'aiuto, compresi gli scambi di dati eventualmente necessari con gli Stati membri, all'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative alla determinazione del periodo di detenzione e al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 10 e 11; d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, le modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti all'aiuto, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente e delle superfici prative, alle opzioni di cui al titolo III, capi 2 e 3, e all'integrazione dei pagamenti accoppiati prevista al titolo III, capitolo 4; e) le modalità di applicazione relative alle disposizioni del titolo V; f) le modalità di applicazione relative all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli, le patate da consumo ed i vivai nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, e ai pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 8 e 9; g) le modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, a norma del regolamento (CE) n. 479/2008; h) per quanto riguarda la coltura della canapa, le modalità di applicazione relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo; i) le modifiche dell'allegato I che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto dei criteri di cui all'; j) le modifiche degli allegati V e IX che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto in particolare delle nuove normative comunitarie; k) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione; l) le eventuali modifiche della domanda di aiuto e dell'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto; m) le norme sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto; n) le norme in materia di controlli amministrativi, verifiche in loco e controlli mediante telerilevamento; o) le norme in materia di applicazione delle riduzioni e dell'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli , compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni; p) le modifiche dell'allegato VI che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto dei criteri di cui all'; q) le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione; r) le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capi 2 e 3; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo rigorosamente necessario; s) per quanto riguarda il cotone, le modalità di applicazione relative: i) al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all', paragrafo 4; ii) alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.
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Modalità di applicazione (Art. 142 Regolamento (UE) 2009/73) — Testo vigente | Portale Normativo