Art. 137

Conferma dei diritti all'aiuto

In vigore dal 19 gen 2009
Conferma dei diritti all'aiuto 1.   I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2010. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore. 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1290/2005 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2009.
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