Art. 92

Periodi di divieto della pesca del tonno rosso

In vigore dal 16 gen 2009
Periodi di divieto della pesca del tonno rosso 1.   La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza totale superiore a 24 metri è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre. In deroga al primo comma, nella zona delimitata ad ovest dal meridiano 10o O e a nord dal parallelo 42o N, la pesca in questione è vietata per detti pescherecci dal 1o febbraio al 31 luglio. 2.   La pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile. 3.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e da imbarcazioni con lenze trainate è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 4.   La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 5.   La pesca ricreativa e la pesca sportiva del tonno rosso sono vietate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.
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Periodi di divieto della pesca del tonno rosso (Art. 92 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo