Art. 91

Squali

In vigore dal 16 gen 2009
Squali 1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per ridurre la mortalità per pesca nella pesca dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale. 2.   Le navi comunitarie reimmettono immediatamente in acqua, vivi e indenni, gli squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT, quando vengono accostati per essere issati a bordo della nave. Le catture accidentali e le reimmissioni in acqua del pescato vivo sono registrate nel giornale di bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:43:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Squali (Art. 91 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo