Art. 17

Transito in acque comunitarie

In vigore dal 16 gen 2009
Transito in acque comunitarie Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti: a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:43:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Transito in acque comunitarie (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo