Art. 15

Specie vietate

In vigore dal 16 gen 2009
Specie vietate Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — Squalo elefante (Cetorinhus maximus) — Pescecane (Carcharodon carcharias).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:43:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Specie vietate (Art. 15 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo