Art. 4

Funzioni di distribuzione

In vigore dal 14 gen 2009
Funzioni di distribuzione 1.   Il venditore del sistema non riserva a uno o più vettori aderenti, inclusi i suoi vettori associati, nessuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione, nessun’altra funzione di distribuzione, né eventuali modifiche delle stesse. Il venditore del sistema comunica a tutti i vettori aderenti qualsiasi modifica delle sue funzioni di distribuzione e delle sue procedure di inserimento/elaborazione. 2.   Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, almeno mediante un software e in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore.
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Funzioni di distribuzione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/80) — Testo vigente | Portale Normativo