Art. 3

Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto

In vigore dal 14 gen 2009
Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto 1.   Il venditore di sistema: a) non fissa condizioni inique e/o ingiustificate per i contratti stipulati con vettori aderenti né impone l’accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS; b) non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che un vettore aderente non partecipi contemporaneamente a un altro sistema o che non usi liberamente sistemi alternativi di prenotazione, quali il proprio sistema di prenotazione via Internet o call centre. 2.   Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti. 3.   Un venditore di sistema rende pubblica, salvo diverso sistema di pubblicità, l’esistenza e l’entità di una partecipazione diretta o indiretta di un vettore aereo o operatore ferroviario al capitale di un venditore di sistemi, o di un venditore di sistemi al capitale di un vettore aereo o operatore ferroviario.
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Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/80) — Testo vigente | Portale Normativo