Art. 3
Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto
In vigore dal 14 gen 2009
Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto
1. Il venditore di sistema:
a)
non fissa condizioni inique e/o ingiustificate per i contratti stipulati con vettori aderenti né impone l’accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS;
b)
non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che un vettore aderente non partecipi contemporaneamente a un altro sistema o che non usi liberamente sistemi alternativi di prenotazione, quali il proprio sistema di prenotazione via Internet o call centre.
2. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti.
3. Un venditore di sistema rende pubblica, salvo diverso sistema di pubblicità, l’esistenza e l’entità di una partecipazione diretta o indiretta di un vettore aereo o operatore ferroviario al capitale di un venditore di sistemi, o di un venditore di sistemi al capitale di un vettore aereo o operatore ferroviario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:80:oj#art-3