Art. 18

Riesame

In vigore dal 14 gen 2009
Riesame 1.   La Commissione controlla periodicamente l’applicazione del presente regolamento, se necessario con l’ausilio degli audit specifici di cui all’. Essa esamina in particolare se il presente regolamento assicuri effettivamente la non discriminazione e la concorrenza leale nel mercato dei servizi CRS. 2.   La Commissione riferisce eventualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione dell’ per quanto riguarda il trattamento equivalente nei paesi terzi e propone le opportune misure del caso per attenuare condizioni discriminatorie, inclusa la conclusione o la modifica di accordi bilaterali in materia di trasporto aereo tra la Comunità e paesi terzi. 3.   Entro il 29 marzo 2013, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione del presente regolamento nella quale viene valutata la necessità di mantenere, modificare o abrogare lo stesso.
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