Art. 8
Trattamento equivalente nei paesi terzi
In vigore dal 14 gen 2009
Trattamento equivalente nei paesi terzi
1. Fatti salvi gli accordi internazionali dei quali la Comunità o gli Stati membri sono parti, se il trattamento dei vettori aerei comunitari da un venditore di sistema operante in un paese terzo non è equivalente al trattamento dei vettori aderenti di tale paese terzo riguardo a qualsiasi questione oggetto del presente regolamento, la Commissione può richiedere che tutti i venditori di sistemi operanti nella Comunità applichino ai vettori aerei del paese terzo in questione un trattamento equivalente a quello applicato nello stesso paese terzo ai vettori aerei comunitari.
2. La Commissione verifica l’applicazione di un trattamento discriminatorio o non equivalente ai vettori aerei comunitari da parte di venditori di sistemi nei paesi terzi. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione indaga sui casi potenziali di discriminazione ai danni di vettori aerei comunitari nei CRS di paesi terzi. Qualora siano accertate discriminazioni, la Commissione, prima di adottare una decisione, informa gli Stati membri e le parti interessate invitandole a formulare osservazioni, anche organizzando una riunione di esperti in materia degli Stati membri.
Storico versioni
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