Art. 2

In vigore dal 23 dic 2008
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009. La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni: a) i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano alle domande di certificazione ricevute dopo il 1o gennaio 2009; b) i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1o gennaio 2009.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1356 — Testo vigente | Portale Normativo