Art. 2
In vigore dal 23 dic 2008
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.
La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano alle domande di certificazione ricevute dopo il 1o gennaio 2009;
b)
i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1o gennaio 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1356:oj#art-2