Art. 1

In vigore dal 23 dic 2008
Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato: 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, le spese di viaggio sostenute al di fuori di tali territori sono incluse nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula: d = f + v + h – e dove: d = diritto dovuto f = diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato v = spese di viaggio h = tempo impiegato dagli esperti sui mezzi di trasporto, fatturato in base alla tariffa oraria di cui alla parte II e = media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all'interno dei territori degli Stati membri moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II.»; 2) l'articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può rifiutare il rilascio o può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Qualora l'Agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.»; d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9: «8.   Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l'Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. 9.   Se l'Agenzia sospende il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato in proporzione del tempo, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la sospensione, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Se il certificato viene successivamente ripristinato, inizia a decorrere un nuovo periodo di dodici mesi dalla data del ripristino.»; 3) all'articolo 12, il quinto paragrafo è soppresso; 4) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso; 5) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1356:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo