Art. 75
Disposizioni transitorie
In vigore dal 18 dic 2008
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:
a)
alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data;
b)
alle decisioni emesse successivamente alla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.
Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento.
I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.
3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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