Art. 74

Clausola di riesame

In vigore dal 18 dic 2008
Clausola di riesame Entro cinque anni a decorrere dalla data di applicazione determinata ai sensi dell’, terzo comma, …la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento, ivi comprese una valutazione delle esperienze pratiche in materia di cooperazione tra autorità centrali, con particolare riferimento all’accesso di queste ultime alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dalle amministrazioni, e una valutazione dello svolgimento del procedimento di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione applicabile alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.
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Clausola di riesame (Art. 74 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo