Art. 42
Divieto di riesame del merito
In vigore dal 18 dic 2008
Divieto di riesame del merito
In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.
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