Art. 17

Abolizione dell’exequatur

In vigore dal 18 dic 2008
Abolizione dell’exequatur 1.   La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. 2.   Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:4(1):oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Abolizione dell’exequatur (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo